Art. 13.
(Ambito soggettivo).

      1. Le imprese industriali e commerciali nonché quelle erogatrici di servizi, che, nell'anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto,

 

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nel proprio organico, dipendenti in numero non inferiore a cento, possono promuovere programmi volti alla costruzione, al recupero o all'acquisto di alloggi da vincolare alla locazione a operai e impiegati dipendenti dell'impresa che hanno il requisito reddituale di cui all'articolo 2; l'impresa può riservare gli alloggi a particolari categorie di dipendenti, in relazione a specifiche difficoltà abitative o anche al fine di incentivare l'assunzione di personale che l'impresa ha difficoltà a reperire.